DPCM, Decreto-legge, Decreti Ministeriali e Ordinanze Regionali: molti atti ma spesso poca chiarezza nella comunicazione fatta dai media. Infatti, in questo periodo di caos per il Covid-19, visto che il DPCM è diventato un tema quotidiano e questo vale anche nelle ricerche online fatte dagli utenti. Il termine DPCM, rispetto allo scorso anno, ha visto un’impennata netta nelle ricerche online, soprattutto, se ci si concentra tra settembre e novembre di quest’anno. Con tutta probabilità questa crescita è dovuta ai vari atti emanati dal Presidente del Consiglio durante questo 2020 segnato dalla pandemia sin dai tempi del lockdown in primavera, poi per le zone critiche, le nuove restrizioni e i ristori economici.
Gli aspetti giuridici del DPCM
I DPCM o Decreti del Presidente del consiglio, così come i Decreti ministeriali, sono atti secondari in forma di atto amministrativo temporanei e quindi possono derivare da norme di legge, ma non viceversa. Quindi sono forme giuridiche per mettere in pratica normative già previste da norme in vigore oppure per promulgare regolamenti attuativi di queste. Ciò significa che, normalmente, questo atto non ha una valenza di un Decreto-legge o Legge varata dal Parlamento ma ha un “grado inferiore”.
Per procedere nel contesto derogatorio al normale funzionamento delle fonti del diritto, si collocano leggi previste per le situazioni di emergenza approvate già prima della pandemia, ed altre, che hanno così legittimato il DPCM come lo conosciamo oggi. Tra queste leggi pre-Covid 19, troviamo il Decreto Legislativo n.1/2018 in base al quale “al verificarsi di un’emergenza nazionale, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza e autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa delle Regioni interessate, ad adottare ordinanze in deroga a ogni disposizione vigente”.
Il Decreto Ministeriale
Storia simile è quella del Decreto Ministeriale, che è comunque un atto amministrativo ma emanato da un ministro nell’esercizio della sua funzione e limitatamente alle competenze del suo dicastero. Un esempio di questo atto lo abbiamo visto recentemente con le varie emanazioni da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza per il passaggio delle regioni tra i colori e le rispettive criticità per il Covid. Un altro caso simile è quello del Decreto interministeriale quando ricomprende più ministeri di competenza.
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Questi atti sono tutti fonti secondarie del diritto e sono oggi legittimati da Decreti-legge che ne hanno fondato la validità. Infatti, il Decreto Legge così come il Decreto Legislativo sono fonti primarie e valgono come le leggi ma sono emanate dal Governo come organo collegiale. Il primo caso si distingue per la necessità di agire in breve termine e l’atto dura 60 giorni poi necessita di essere tramutato in legge sennò decadrà, mentre il secondo, è il caso in cui il Parlamento delega il Governo di formulare una legge per un tempo limitato.
Le Ordinanze regionali
Infine troviamo le Ordinanze Regionali, che sono atti circoscritti alla regione che possono restringere o allargare la normativa statale per alcune materie, ma spesso ci sono sovrapposizioni di potere e non è facile come materia definirne una linea netta.
Rispetto alle fonti dell’esecutivo, possiamo evincere dall’infografica sopra che gli andamenti nell’emissione delle varie forme possibili sono in realtà verso oggi un restringimento proprio per favorire l’organo legislativo che nasce per questa funzione.
In conclusione, la parola che viene oggi così spesso menzionata e ricercata online si trova a far parte di un districato numero di fonti simili ma non identiche con funzioni specifiche, che trovano sembra oggi, più rispetto invece che in passato.
